21 Mag Assegno alla cinquantenne licenziata se in vent’anni di matrimonio si è dedicata alla famiglia
Lo ha stabilito la sezione Prima del Tribunale di Roma con la sentenza 2337 del 01-02-2018 la quale nonostante la stretta della Cassazione della Cassazione (sentenza 11504/17) ha riconosciuto l’assegno divorzile alla cinquantenne licenziata. Pesa la lunga durata del matrimonio (22 anni) e l’accudimento di prole e suocero malato. Ma addio alla ex casa coniugale anche se ci vive la figlia rimpatriata dopo Brexit, che perde pure il contributo del padre in quanto ormai deve ritenersi economicamente indipendente.
Deve ritenersi che il coniuge richiedente abbia diritto all’assegno divorzile dal momento che non versa in una situazione di autonomia economica e non è, per età (57 anni) e per mancanza di qualificanti e pregresse esperienze lavorative, in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, avendo invece apportato un contributo al ménage familiare, accudendo i figli e il suocero malato durante il matrimonio durato 22 anni, e che per tale motivo non espletava attività lavorativa con la conseguenza che successivamente alla separazione, in considerazione dell’avanzare dell’età e per l’assenza di pregresse esperienze, riusciva a percepire solo redditi minimi insufficienti a considerarla in condizione di autosufficiente economica.