04 Giu La breve durata del matrimonio e l’assenza di una stabile convivenza giustificano un assegno di separazione non legato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Tanto più quando le alte disponibilità del soggetto obbligato dipendono dalla dismissione del cospicuo patrimonio immobiliare ereditato.
Lo stabilisce la prima sezione civile della Cassazione con la ordinanza n. 10304 del 27.04.2018 che ha respinto il ricorso di una dentista nei confronti del marito.
La Corte, sulla base della breve durata del matrimonio (la coppia non aveva stabilmente coabitato) nonché di altri elementi valutativi quale in particolare la circostanza che la notevole capacità di spesa del marito derivava dalla liquidazione di quote del patrimonio immobiliare ereditato dal padre, oltre alla sostanziale parità di redditi tra i coniugi, ha escluso che la moglie avesse diritto a mantenere lo stesso alto tenore di vita.