13 Mar I nipoti non possono essere obbligati a frequentare i nonni
Fonte: Cass. Civ. sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881
Il caso
Siamo a Milano, a gennaio di quest’anno e la Cassazione si trova davanti al ricorso presentato da due genitori. La coppia si opponeva alla decisione con cui il Tribunale aveva disposto una serie di incontri dei due figli minori con i nonni paterni ed uno zio. Analizzando a fondo la situazione, la Cassazione accoglie il ricorso dei genitori
L’interesse del minore
In casi come questo, in cui è presente una situazione di conflittualità tra i genitori e gli ascendenti, la valutazione del giudice è volta a bilanciare le tensioni nella tutela dell’interesse del minore.
Tale interesse consiste nella realizzazione di un progetto educativo e formativo, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti. Il giudice non è dunque chiamato ad individuare quale dei parenti abbia ragione, ma deve stabilire, alla luce del superiore interesse del minore, se i rapporti non armonici tra gli adulti si possano comporre e come ciò possa avvenire. Nel caso in cui ci sia la possibilità di avviare una utile cooperazione tra gli adulti, egli dovrà determinare le concrete modalità di questa collaborazione e stabilire le più opportune modalità di organizzazione degli incontri tenendo conto dei differenti ruoli educativi e ascoltando i minori coinvolti.
In quest’ottica «non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ma è l’ascendente a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente».
Nella vicenda in esame, i giudici non hanno rilevato nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni alcun elemento che potesse contribuire alla realizzazione del progetto educativo dei due nipoti.