18 Apr Figlio ventinovenne non disabile: niente mantenimento data la presupposta autosufficienza
Con l’ordinanza n.2056 del 24/01/2023 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di mantenimento del figlio maggiorenne non portatore di handicap.
Il caso
A seguito di divorzio, l’ex marito è tenuto a versare un assegno di 800 euro per il mantenimento dell’ex moglie e delle figlie, due gemelle ventinovenni. L’uomo ha presentato ricorso sostenendo che le due figlie fossero emigrate in Germania e ormai economicamente indipendenti, mentre l’ex coniuge non aveva dimostrato di aver cercato lavoro.
La sentenza
Per la cassazione il ricorso è fondato dal momento che:
- Data l’età delle ragazze si presume che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando comprovata alcuna disabilità né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.
- La Corte distrettuale non ha valutato se le figlie abbiano ricercato un lavoro, né ha indagato su quali fossero le posizioni lavorative a cui avrebbero aspirato in base agli studi compiuti.
A tal riguardo si ricorda il principio per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, nel caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.