11 Apr Adozione e maternità surrogata: la CEDU restringe il margine di discrezionalità degli Stati
Fonte: CEDU-Seconda-sezione-06-dicembre-2022-K.K.-e-altri-contro-Danimarca-n.-25212.pdf
Un altro capitolo si aggiunge alla serie di decisioni con cui i giudici della Corte EDU hanno analizzato la tematica del riconoscimento dei legami familiari derivanti da maternità surrogata.
Il caso
Il caso in questione riguarda una coppia danese che, tramite accordo di maternità surrogata, ha avuto una coppia di gemelli nati nel dicembre 2013 in Ucraina. Le autorità ucraine hanno regolarmente rilasciato la documentazione che riconosce la coppia come genitori dei bambini. Al rientro in Danimarca i due coniugi hanno presentato domanda di adozione da parte della madre (essendo, il marito, genitore biologico dei bambini). La domanda però è stata rigettata in quanto il periodo trascorso dalla donna con i figli era inferiore a quanto prescritto dalla legge. Anche la successiva domanda di stepchild adoption è stata rigettata, in quanto la surrogazione di maternità era stata conclusa a titolo oneroso e come tale violava la legge danese sulle adozioni.
L’analisi giuridica della Corte EDU
La Corte EDU ha affrontato il tema della compatibilità del rifiuto della stepchild adoption con l’art.8 della Convenzione, di cui la Danimarca avrebbe dovuto farsi carico. L’analisi giuridica è stata condotta dalla duplice prospettiva della violazione del diritto al rispetto della vita familiare dei bambini e del diritto al rispetto della loro vita privata.
Per quanto riguarda la violazione del diritto rispetto alla vita familiare, la Corte ha rilevato che le circostanze del caso non costituivano una violazione, dal momento che i bambini avevano vissuto insieme ai genitori ininterrottamente dal 2014. Inoltre i gemelli avevano ottenuto la nazionalità danese e i genitori avevano ottenuto la custodia congiunta dei figli. Per quanto invece attiene al profilo del diritto al rispetto della vita privata la Corte ha riscontrato una violazione dell’art.8 della Convenzione, poiché non è stato loro riconosciuto dal punto di vista giuridico il legame, esistente di fatto, con il genitore di intenzione, ovvero la madre.
Riflessioni finali
È evidente come la Corte abbia ancora una volta applicato il principio essenziale secondo il quale, ogni volta che è coinvolto un minore, l’interesse di quest’ultimo è prioritario. La conseguenza è quindi una riduzione del margine di discrezionalità dello Stato, che è tenuto a prevedere all’interno della propria legislazione delle specifiche modalità di riconoscimento del legame tra i figli nati da maternità surrogata all’estero e il genitore di intenzione che è stato riconosciuto come tale nel Paese dove è stato stipulato l’accordo di surrogazione.