01 Ago Il ruolo innovativo del Trust nella tutela dei soggetti deboli
In presenza di soggetti deboli e diversamente abili, le preoccupazioni dei genitori e dei familiari più stretti sono tutte rivolte alle condizioni di cura ed assistenza materiale.
Non solo, l’attenzione va anche a come queste potranno essere garantite nel caso in cui i genitori, o chi se ne occupa, non sia più in grado di farlo per malattia, vecchiaia o per decesso.
A ciò si aggiunga un aggravio. Nel caso di una invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, lo Stato italiano concede una indennità di accompagnamento. Spesso però non è sufficiente a coprire i costi di degenza.
La legge del 22 giugno 2016
La Legge 22 giugno 2016, n. 112, chiamata legge sul ‘dopo di noi‘ ha introdotto misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con ‘disabilità grave’ prive di sostegno familiare. Questo perché mancanti entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
Questa legge agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei soggetti citati.
Le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere l’inclusione e l’autonomia delle persone non autosufficienti.
Chi sono i destinatari della legge?
Più specificamente, i destinatari delle misure di assistenza cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Sono persone prive di sostegno familiare. Perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, anche nel futuro.
La legge, all’art. 6 prevede l’Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.
In particolare, è previsto che le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust o i fondi speciali perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
La suddetta finalità deve essere espressamente indicata:
- nell’atto istitutivo del trust
- nel regolamento dei fondi speciali
- o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
È necessario altresì che l’istituzione del trust (ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali)
- Sia fatta per atto pubblico
- L’atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivendo la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti
- Si indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei disabili coinvolti.
L’atto istitutivo deve individuare rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore.
I beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust. È necessario individuare sempre il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte per tutta la durata del trust.
Il termine finale della durata dell’istituto coincide con la data della morte del beneficiario.
Qual è l’effetto del Trust?
L’effetto tipico del Trust, che costituisce anche lo strumento attraverso il quale sia possibile operare nell’interesse del beneficiario, è la segregazione del patrimonio in trust.
In pratica, anche se i beni del disponente sono costituiti in trust e la proprietà è trasferita al trustee, essi sono vincolati alla realizzazione del programma prefissato dal disponente nell’atto istitutivo.
Restano indifferenti alle vicende personali del trustee.
In presenza di soggetti deboli all’interno di una famiglia, il trust viene così a costituire uno strumento da un lato in grado di vincolare beni in modo che non solo questi, ma anche i loro frutti e interessi, siano destinabili al soddisfacimento dei bisogni e necessità del disabile, ma anche attraverso il quale pianificare all’interno della stessa famiglia il trasferimento patrimoniale.
Rispetto agli istituti già presenti nel nostro ordinamento, il trust è in grado di soddisfare al meglio i bisogni del soggetto debole. C’è la garanzia per i genitori circa la realizzazione piena di quella assistenza e cura che questi vogliono assicurare al figlio in caso di loro impossibilità.
La giurisprudenza si orienta sempre di più verso l’autorizzazione affinché vengano istituiti trust con i beni del soggetto debole. Si richiamano a tale proposito i provvedimenti di autorizzazione a favore dei genitori del disabile eD a favore degli amministratori di sostegno.
Ecco come tale strumento giuridico può essere utilizzato dai genitori e familiari per assicurare la continuità di cure e assistenza.
La peculiarità di questo strumento giuridico è che i beni ed i diritti del disponente non entrano a fare parte del patrimonio del Trustee. Ne restano separati, non essendo quindi aggredibili dai suoi creditori né rientrano nella sua massa ereditaria.
Restano quindi vincolati allo scopo prefissato dal disponente o ai bisogni ed interessi del beneficiario.