17 Giu COVID19: Linee Guida del CNF per i procedimenti di famiglia
Il CNF (Consiglio Nazionale Forense), ha predisposto delle linee guida che considerano l’eccezionalità del momento e avranno validità sino al 30 giugno 2020.
Questo tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria legata al coronavirus in atto e del fatto che i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza e non dilazionabili ulteriormente nel tempo. Ecco dunque i vari provvedimenti
Procedimenti di natura consensuale
I ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto e ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c., 710 c.p.c. e 337-quienquies c.c., possono essere depositati in via esclusivamente telematica e trattati in forma scritta, laddove i difensori lo convengano e previa dichiarazione sottoscritta dalle parti attestante la scelta libera e consapevole di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica.
Procedimenti di natura contenziosa
Cosa succede ai procedimenti di famiglia di natura contenziosa durante l’emergenza coronavirus?
La celebrazione delle udienze da remoto nei procedimenti di natura contenziosa, per i quali è richiesto che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione, potrà avvenire previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti.
Questi dovranno comunicarla al Tribunale solo se ritengono che tale modalità sia compatibile con le esigenze dalla difesa. La modalità da remoto resta tuttavia esclusa nei casi in cui vi sia l’esigenza di valutare più attentamente le capacità genitoriali nelle coppie con figli minorenni.
Sarà poi possibile, con l’udienza da remoto, esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, sempre che la situazione sia compatibile con tale modalità.
In tutti i casi di celebrazione delle udienze da remoto bisogna tenere conto della peculiare esigenza di tutela della privacy in materia di famiglia.
È previsto che le parti, qualora vi siano le condizioni, dovranno recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice.
Quest’ultimo avrà poi di cura di ricordare alle parti il divieto di audio e video registrazione dell’udienza.
Per tutto ciò che riguarda l’operatività di tali procedimenti, il CNF ha richiamato il protocollo siglato con il CSM in materia di procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni, con alcune precisazioni relative sia all’invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto sia al suo svolgimento.
Per quanto concerne i ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, i ricorsi ex art. 9 l. n. 898/1970 divorzi contenziosi e i ricorsi ex art. 337-bis e 337-quinques c.c. contenziosi, è previsto che:
la prima udienza di comparizione delle parti possa avvenire da remoto, salvo il giudice ritenga opportuna la comparizione personale e la facoltà dello stesso a disporre la trattazione scritta.
Ricalendarizzazione delle udienze
È prevista la ricalendarizzazione delle udienze rinviate.
Negoziazioni assistite
Si prevede per via telematica:
- il deposito telematico presso la Procura della Repubblica
- la trasmissione agli avvocati del relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione.
Ai fini del perfezionamento degli accordi e dei successivi adempimenti, la sottoscrizione delle parti avverrà tramite identificazione da parte dei legali da remoto. Il Procuratore della Repubblica, quando vi è necessità, potrà celebrare l’udienza tramite collegamento da remoto.